E’ una sentenza fondamentale nell’ambito della battaglia per i diritti delle vittime dell’uranio impoverito quella depositata il 16 novembre dalle sezioni unite della Cassazione, la n. 23300/2016. La Suprema Corte ha disposto il risarcimento per i familiari del militare, colpito da una rarissima forma di tumore causata, appunto, dal contatto con l’uranio impoverito, stabilendo che essi hanno diritto ai benefici della legge 266/05 per le “vittime del dovere”. Il giovane, deceduto ad appena 27 anni, era stato impiegato in una pericolosa missione in zona di guerra come quella dell’intervento in Bosnia alla fine degli anni Novanta.
I giudici di secondo grado avevano già riconosciuto la richiesta di risarcimento addotta dagli eredi del giovane militare ai sensi della 266/2005. Il ministero della Difesa, attraverso i suoi legali, però, aveva contestato la decisione sostenendo la tesi della giurisdizione amministrativa, e aveva proposto ricorso, ritenendo che nella fattispecie si doveva escludere il diritto soggettivo in ragione di ciò che si evinceva dalle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio.
La Corte precisa, invece, che nel caso in specie i benefici accordati in favore alle vittime del terrorismo e della criminalità si estendono alle cosiddette “vittime del dovere”, estensione dovuta alla disciplina dell’articolo 1 nei commi 562-565 della legge 266/2005. Inoltre, viene sottolineato che si considerano “vittime del dovere” i soggetti indicati nell’ articolo 3 della legge 466/1980 come disposto dal comma 563 della suddetta legge del 2005. In particolare, si fa riferimento ai dipendenti pubblici deceduti o invalidi in maniera permanente a seguito di attività di servizio o nell’esercizio di funzioni di istituto conseguenti a lesioni derivanti da eventi verificatisi nel contrasto a ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza a infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.
I soggetti beneficiari sono anche coloro che, a seguito di missioni nazionali o internazionali, muoiano o siano colpiti da infermità permanente e ciò sia causato dalle condizioni ambientali e operative peculiari del servizio. Quindi, il comma 564 equipara tali soggetti a quelli di cui il comma precedente, ampliando la categoria dei beneficiari.
Pertanto, i destinatari dei benefici introdotti dalla Finanziaria 2006, oltre ad essere quegli del pubblico impiego sono anche i militari di leva e ciò potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, ad esempio le Ong, perché le provvidenze sono rivolte a coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio. Secondo la Cassazione, dunque, si configura un diritto di natura prevalentemente assistenziale in capo ai congiunti che hanno perso una persona cara a causa di un servizio reso all’amministrazione pubblica dal quale sono derivati particolari rischi.
Il giovane militare durante le missioni alle quali aveva preso parte era venuto a contatto più volte con uranio impoverito ritenuto la causa dell’insorgere della patologia e della relativa morte. Il ricorso del ministero della Difesa è stato respinto proprio in ragione del nesso di causalità tra la sostanza ritenuta cancerogena e la patologia che ha causato la morte del militare. La Corte d’appello infatti aveva giudicato non contestata la situazione dei luoghi e l’impiego di uranio impoverito: il militare morto per rabdomiosarcoma era stato anche in Somalia, ma il giudice di secondo grado ha ritenuto che la missione in Bosnia sia stata particolarmente rischiosa. Provata questa circostanza e quella che il militare sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in condizioni ordinarie, è stato dunque confermato il diritto al risarcimento.