Com’è noto, le sanzioni che il nostro ordinamento riserva alla guida in stato di ebbrezza, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada, sono aggravate nel caso in cui il conducente che sia sotto l’influenza di alcool provochi un incidente stradale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione penale, con sentenza numero 38203/2016 depositata il 14 settembre 2016, ha precisato che il concetto di incidente stradale deve essere inteso in senso ampio e va ricondotto a qualsiasi impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale e determini un rischio per la collettività anche solo potenziale.
Più nel dettaglio, quindi, la guida in stato di ebbrezza è aggravata sia in caso di urto contro un ostacolo sia in caso di fuoriuscita dalla sede stradale. Non è invece indispensabile che siano causati danni a cose o a persone.
È quindi del giudice il compito di accertare che nei fatti si sia verificato un avvenimento idoneo, concretamente e significativamente, a interrompere o turbare lo svolgimento normale della circolazione stradale e di rilevare la sua potenziale idoneità a determinare un danno o un pericolo per la collettività.
Ovviamente, sottolinea la Corte, non si può prescindere dall’accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l’incidente: l’aggravante, infatti, non può applicarsi ai casi in cui un conducente, che comunque guidi sotto l’influenza di alcol, resti coinvolto in un incidente imprevedibile, inevitabile e in nessun modo connesso con le sue condizioni.
Nel caso di specie, l’intervento dei giudici di legittimità si è reso indispensabile a seguito del ricorso proposto da un uomo, condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata, sulla base del fatto che dal suo incidente non sarebbero derivati danni a cose o a persone e che la sua auto non aveva invaso la corsia opposta.
Sulla base di tutte le predette argomentazioni, però, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: l’incidente stradale provocato, innanzitutto, era riconducibile alla nozione rilevante ai fini dell’applicazione dell’aggravante; esso, inoltre, era legato allo stato di ebbrezza del ricorrente da un evidente nesso di strumentalità-occasionalità.
L’imputato ha quindi dovuto accettare la condanna aggravata e pagare sia le sanzioni connesse sia le spese processuali.