In caso di omicidio colposo verificatosi a seguito di sinistro stradale, l’imputato può essere assolto dalla condanna quando la vittima, un pedone, al momento dell’incidente non indossava l’apposito giubbotto retroriflettente per la visibilità notturna: così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 35834 depositata il 30 agosto 2016.
L’imputato con la sua auto percorreva la Statale 407 in direzione Metaponto-Potenza, quando, dopo essersi immesso nella corsia di decelerazione per svoltare a sinistra verso la Statale Appia, non si avvedeva della presenza di un pedone, che camminava lungo la stessa corsia nella stessa direzione di marcia, e lo investiva causandone la morte.
Sia il Tribunale di Matera sia la Corte d’Appello di Potenza lo avevano dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo, benché la vittima procedesse lungo la strada extraurbana nello stesso senso dei veicoli e senz’alcun presidio per la visibilità notturna: la tragedia si era verificata di notte.
I giudici della Cassazione, invece, a cui il condannato ha proposto ulteriore ricorso, hanno sovvertito la decisione, sottolineando la necessità di dare un’attenta interpretazione del problema della causalità della colpa.
“Qui si trattava di comprendere – recita la sentenza – se, nelle condizioni date, la condotta della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze letali dell’infortunio fossero evitabili. Sotto questo profilo merita precisare, infatti, che l’articolo 141 CDS riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità e il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana al buio senza giubbotto retroriflettente e contromano, costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera”.
Di qui l’annullamento della sentenza appellata e il rinvio alla Corte d’Appello di Salerno affinché, “sulla base dei principi sopra enunciati, valuti la condotta colposa dell’imputato in relazione alle condizioni concrete di prevedibilità ed evitabilità dell’incidente mortale”.