L’incontro di due veicoli a un incrocio rappresenta una situazione particolarmente pericolosa per la viabilità, pertanto deve essere valutata in modo particolarmente stringente la condotta del conducente che ha l’obbligo di concedere la precedenza all’altro. Per tali motivi non opera la presunzione di corresponsabilità del danno ai sensi dell’art. 2054 del codice civile.
Corte d’appello di Milano, con sentenza 8 marzo 2017, n. 988/2017 lo ha stabilito, pronunciandosi sulla vicenda che ha visto coinvolti due conducenti, uno alla guida di un motociclo, l’altro di un’automobile, vittime di un incidente stradale.
In primo grado, il conducente del ciclomotore, che desiderava ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice, era stato ritenuto responsabile dell’incidente in via esclusiva per non aver concesso la precedenza all’altro. Da qui l’impugnazione innanzi al giudice di seconde cure, motivando che il giudice a quo non avrebbe valutato l’alta velocità dell’altro veicolo coinvolto omettendo, pertanto, di applicare la presunzione ex art. 2054 del codice civile.
La norma pone una presunzione di corresponsabilità laddove stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, fino a prova contraria, ossia salvo che non si provi la colpa esclusiva dell’altro.
Nel caso di specie anche la Corte d’Appello ritiene di dover rigettare la domanda attorea, stante le prove raccolte: il riconoscimento della colpa nella causazione dell’incidente in capo a uno dei due conducenti coinvolti, precisa il Collegio, esonera l’altro dalla presunzione ex art. 2054 c.c. liberandolo da ogni onere risarcitorio.
In particolare, spiegano i giudici, al conducente che provenga da un luogo privato e debba immettersi nel flusso della circolazione è imposto l’obbligo di usare un grado elevatissimo di tutela e avvedutezza, obbligo che costituisce un quid pluris rispetto a quello di non rendere pericolosa la circolazione, proprio a motivo della intrinseca pericolosità insita nella manovra con cui si tenda a inserirsi o a tagliare la corrente di traffico.
L’orientamento della Cassazione sulla presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.
In materia, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta con diverse pronunce. La Corte di Cassazione, ha ritenuto che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. non viene superata laddove si accerti in concreto la responsabilità in concreto di uno dei due, poiché è necessario altresì accertare al tempo stesso che l’altro conducente si sia uniformato pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, facendo il possibile per evitare l’incidente (Cass., sent. n. 5219/2014).
In sostanza, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.
Quanto alla evitabilità dell’evento, bisogna valutare se il rispetto delle regole del Codice della Strada e una maggiore attenzione nell’affrontare l’incrocio, anche da parte del veicolo “favorito”, avrebbero evitato il sinistro (Cass., sent. 46818/2014).
Per vincere la presunzione ex art. 2054 c.c., non basta dunque dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile o inevitabile (Cass., sent. n. 20618/2015).