Se vige un limite di velocità diverso da quello legale, esso va indicato con relativa segnaletica che deve essere installata più volte sulle strade estese, altrimenti la sanzione amministrativa è nulla. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, nella significativa ordinanza dello scorso 2 novembre 2016, n. 22154.

Nella vicenda in esame, un’amministrazione comunale aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con cui il tribunale aveva confermato la decisione di annullamento della sanzione amministrativa emessa dal giudice di pace.

In particolare, il Comune ricorrente aveva censurato l’illegittimità della pronuncia impugnata, rilevando la violazione dell’art. 38 del Codice della Strada, in quanto sosteneva l’esistenza di un’idonea segnaletica stradale attestante il limite di 50 Km/h; dunque asseriva la validità della multa impugnata dall’automobilista, che, pertanto, non sarebbe dovuta essere annullata.

La Suprema Corte ha respinto tutti i tre motivi del ricorso, rilevando che il primo ed il terzo sembravano costituire un errore revocatorio, mentre il secondo, riguardante la violazione dell’articolo 2712 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. in relazione alle prove fotografiche non disconosciute da controparte, non costituiva il superamento di quanto indicato nella sentenza impugnata. Dunque il ricorrente non ha chiarito la circostanza evidenziata nella pronuncia contestata, ovvero l’assenza, su quell’estesa strada provinciale, di ulteriori segnali con limite di velocità di 50 Km/h, invece presenti su altri e diversi tratti stradali.