Nella sentenza numero 26111/2016 della Corte di Cassazione del 23 giugno 2016, il giudice conferma la condanna per omicidio colposo a una conducente che aveva investito fuori dalle strisce un’anziana donna, provocandone la morte. In pratica, l’investitrice avrebbe dovuto fare comunque attenzione, nonostante la deceduta avesse ignorato la presenza, a pochi metri di distanza, proprio dello spazio riservato ai pedoni. “Il conducente di un veicolo – si legge nella sentenza – è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o vicinanze; ma poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo sempre essere subordinato al principio del neminem laedere, anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito”.
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