In caso di tamponamento e conseguente «colpo di frusta», l’assenza di cinture di sicurezza per il conducente o per il passeggero può comportare la perdita del diritto al risarcimento del danno? Assolutamente no, secondo una recente e interessante sentenza del Giudice di Pace di Venezia, n.769/2016. E questo perché il colpo di frusta trova spesso paradossalmente la sua causa proprio nell’utilizzo delle cinture.
Premesso che le cinture di sicurezza vanno sempre allacciate e che il loro mancato uso può essere una valida causa di esclusione del risarcimento se il danno è dipeso proprio da tale comportamento colpevole del conducente. Deve però essere stata l’assenza dei «presidi di sicurezza» ad aver determinato l’infortunio dell’automobilista. Non è così, invece, nel caso di colpo di frusta. Infatti – si legge nella pronuncia in questione – il comportamento irregolare del danneggiato (per non aver indossato le cinture) può considerarsi una concausa del danno solo quando ne sia stata la ragione scaturente. Nel caso però del colpo di frusta, tale lesione, per la sua particolare tipologia, «si verifica anche in caso di allacciamento delle cinture di sicurezza, e forse addirittura in modo più grave».
Insomma, per stabilire se l’automobilista senza cinture abbia diritto o meno al risarcimento bisogna ricostruire la vicenda e chiedersi: cosa sarebbe successo se fosse stato invece diligente e avesse utilizzato i suddetti «mezzi di contenzione»? Avrebbe comunque subito il danno o no? Nel secondo caso, il risarcimento non gli può essere riconosciuto perché è chiaro che il suo comportamento colpevole ha determinato l’evento lesivo. Nel primo caso, invece, l’indennizzo gli deve essere concesso. Ed è quanto ha fatto il giudice di pace di Venezia. Nel caso di specie, ad essersi infortunata è stata una ragazza, trasportata sull’auto del padre sui sedili posteriori e senza la cintura di sicurezza (obbligatoria anche per chi siede dietro). La giovane, in seguito a un tamponamento, aveva riportato un colpo di frusta.