Non valgono le multe se il dispositivo non è regolato in modo periodico. A stabilirlo è la seconda sezione civile della Cassazione, accogliendo il ricorso di un automobilista multato per aver violato l’articolo numero 142, nono comma, del Codice della strada. Il giudice ha stabilito l’illegittimità del verbale e il successo fermo della patente stabilito dal prefetto. “Deve ritenersi affermato il principio – si legge nella sentenza – che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”. La Cassazione, poi, ha ricordato come la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 45 del Codice della strada, nel punto in cui non prevede che tutti gli strumenti impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
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