Se uno pneumatico abbandonato in mezzo alla carreggiata autostradale provoca un incidente, a risponderne è il soggetto gestore. Con una sentenza emessa dalla terza sezione della Cassazione, è stato accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva il risarcimento del danno procurato dalla carcassa di un copertone lasciato in mezzo alle corsie. Per il giudice, chi ha in carico la rete viaria avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di vigilanza e la società in questione non lo avrebbe fatto.

Per la Cassazione, il ricorso è motivato perché il giudice d’appello “avrebbe dovuto giudicare la responsabilità della convenuta – si legge nella sentenza – facendola discendere dall’esistenza o meno della prova dell’impossibilità non imputabile alla prestazione dell’ex articolo 1218 o sull’esistenza o meno del caso fortuito ex articolo 2051 del Codice Civile, comunque dovendo far gravare la prova dell’esistenza dell’esimente sulla convenuta stessa. Nel caso di specie, al contrario, tale prova sarebbe stata data per scontata dallo stesso giudicante sulla base di congetture che nulla hanno a che vedere col principio dell’inversione dell’onere della prova, prima enunciato e poi disatteso”.

Il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta, definendo caso fortuito la circostanza dell’incidente e ritenendo dimostrata l’assenza di responsabilità ex articolo 2051 del Codice Civile. Il giudice di secondo grado, invece, ha sostenuto che “l’ente proprietario o concessionario autostradale è gravato dall’obbligo di custodia di cui l’articolo 2051 del Codice Civile con il limite del caso fortuito e ha rimarcato l’esistenza di una distinzione tra cause intrinseche ed estrinseche. Le prime, essendo riconducibili a fattori strutturali della strada, alla mancanza di controllo o di manutenzione, e le seconde essendo attribuibili a fattori estranei e naturali. Per quest’ultimo caso, il giudice rilevava che può ritenersi sussistente il caso fortuito almeno finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode sia a conoscenza del pericolo e possa intervenire per eliminarlo. In pratica, il danneggiato deve dimostrare solo l’esistenza dell’elemento guastatore e il nesso causale tra questo e il suo danno.

Il giudice d’appello ha invertito l’onere di prova. “A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza – si legge nel documento della Cassazione –, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 del Codice Civile, essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”.

Incidenti stradali: se provocati da pneumatico abbandonato, gestore autostradale ne risponde